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Legge 23/12/1998 n. 4545. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. Art. 18. Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā culturali e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivitā culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18). 2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unitā previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi; investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Spettacolo e sport" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā culturali. Art. 19. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione. Art. 20. Stato di previsione del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, č comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati giā approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchč della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivitā internazionale afferente all'area di Monterotondo. 3. Il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unitā previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilitā "Sviluppo e potenziamento dell'attivitā di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivitā produttive. Art. 21. Totale generale della spesa 1. Č approvato in lire 1.019.239.908.516.000 in termini di competenza ed in lire 1.010.356.238.799.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999. Art. 22. Quadro generale riassuntivo 1. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999, con le tabelle allegate. Art. 23. Disposizioni diverse 1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate nelle unitā previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Per l'anno finanziario 1999, le spese delle unitā previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge. 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unitā previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unitā previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchč per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1999, in conformitā delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unitā previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle pertinenti unitā previsionali di base dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilitā finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, č autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilitā esistenti su altre unitā previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unitā previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchč di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione. 9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilitā amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unitā previsionali di base. 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1998 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchč previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unitā previsionali di base del medesimo centro di responsabilitā amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualitā e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchč tra capitoli di unitā previsionali di base dello stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativitā delle Amministrazioni. 11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unitā previsionali di base e centri di responsabilitā amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate. 13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchč degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato. 14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unitā previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri. 16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unitā previsionali di base "Funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilitā delle Amministrazioni medesime, alla unitā previsionale di base "Edilizia di servizio" di pertinenza del centro di responsabilitā "Territorio" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. |
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